Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 447/1988Art. 82
D.P.R. 447/1988

Art. 82 — Revoca della costituzione di parte civile

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/82parte di D.P.R. 447/1988
Art. 82. Revoca della costituzione di parte civile 1. La costituzione di parte civile puo' essere revocata in ogni stato e grado del procedimento con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale in udienza ovvero con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti. 2. La costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell'articolo 523 ovvero se promuove l'azione davanti al giudice civile. 3. Avvenuta la revoca della costituzione a norma dei commi 1 e 2, il giudice penale non puo' conoscere delle spese e dei danni che l'intervento della parte civile ha cagionato all'imputato e al responsabile civile. L'azione relativa puo' essere proposta davanti al giudice civile. 4. La revoca non preclude il successivo esercizio dell'azione in sede civile.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 447/1988 · fonte Normattiva ↗

← Art. 81 Art. 83 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.