D.P.R. 447/1988
Art. 733 — Presupposti del riconoscimento
Art. 733. Presupposti del riconoscimento 1. La sentenza straniera non puo' essere riconosciuta se: a) la sentenza non e' divenuta irrevocabile per le leggi dello stato in cui e' stata pronunciata; b) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato; c) la sentenza non e' stata pronunciata da un giudice indipendente e imparziale ovvero l'imputato non e' stato citato a comparire in giudizio davanti all'autorita' straniera ovvero non gli e' stato riconosciuto il diritto a essere interrogato in una lingua a lui comprensibile e a essere assistito da un difensore; d) vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalita', alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali abbiano influito sullo svolgimento o sull'esito del processo; e) il fatto per il quale e' stata pronuciata la sentenza non e' previsto come reato dalla legge italiana; f) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona e' stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile; g) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona e' in corso nello Stato procedimento penale.
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