D.P.R. 447/1988
Art. 732 — Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti civili
Art. 732. Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti civili 1. Chi ha interesse a far valere in giudizio le disposizioni penali di una sentenza straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno o per altri effetti civili, puo' domandare il riconoscimento della sentenza alla corte di appello nel distretto della quale ha sede l'ufficio del casellario competente ai fini dell'iscrizione.
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- D.P.R. 313/11 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellaautoritativoha disposto (con l'art. 53, comma 3) la modifica dell'art. 732, comma 1.
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