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D.P.R. 447/1988

Art. 722 — Custodia cautelare all'estero

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/722parte di D.P.R. 447/1988
Art. 722. Custodia cautelare all'estero 1. La custodia cautelare subita all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato e' computata nella durata della custodia cautelare, salvo quanto previsto nell'articolo 304 comma 1 lettera a). 2. Quando la custodia cautelare subita all'estero si protrae per un tempo superiore alla meta' dei termini di durata massima della custodia stabiliti nell'articolo 303 comma 1 lettera a), la proroga prevista dall'articolo 305 puo' essere concessa, anche in assenza delle condizioni indicate nel comma 2 di quest'ultimo articolo, sempre che la custodia dell'imputato nel territorio dello Stato sia necessaria per il compimento di attivita' probatorie. ---------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29/12/1988, n. 304 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

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