D.P.R. 447/1988
Art. 721 — Principio di specialita'
Art. 721. Principio di specialita' 1. La persona estradata non puo' essere sottoposta a restrizione della liberta' personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza ne' assoggettata ad altra misura restrittiva della liberta' personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione e' stata concessa, salvo che vi sia l'espresso consenso dello stato estero o che l'estradato, avendone avuta la possibilita', non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero che, dopo averlo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.
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