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D.P.R. 447/1988

Art. 715 — Applicazione provvisoria di misure cautelari

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/715parte di D.P.R. 447/1988
Art. 715. Applicazione provvisoria di misure cautelari 1. Su domanda dello stato estero e a richiesta motivata del ministro di grazia e giustizia, la corte di appello puo' disporre, in via provvisoria, una misura coercitiva prima che la domanda di estradizione sia pervenuta. 2. La misura puo' essere disposta se: a) lo stato estero ha dichiarato che nei confronti della persona e' stato emesso provvedimento restrittivo della liberta' personale ovvero sentenza di condanna a pena detentiva e che intende presentare domanda di estradizione; b) lo stato estero ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e gli elementi sufficienti per l'esatta identificazione della persona; c) vi e' pericolo di fuga. 3. La competenza a disporre la misura appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto la persona ha la residenza, la dimora o il domicilio ovvero alla corte di appello del distretto in cui risulta che la persona si trova. Se la competenza non puo' essere determinata nei modi cosi' indicati, e' competente la corte di appello di Roma. 4. La corte di appello puo' altresi' disporre il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato. 5. Il ministro di grazia e giustizia da' immediata comunicazione allo stato estero dell'applicazione in via provvisoria della misura coercitiva e dell'eventuale sequestro. 6. Le misure cautelari sono revocate se entro quaranta giorni dalla predetta comunicazione non sono pervenuti al ministero degli affari esteri o a quello di grazia e giustizia la domanda di estradizione e i documenti previsti dall'articolo 700. CAP007 CAP008

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