D.P.R. 447/1988
Art. 714 — Misure coercitive e sequestro
Art. 714. Misure coercitive e sequestro 1. In ogni tempo la persona della quale e' domandata l'estradizione puo' essere sottoposta, a richiesta del ministro di grazia e giustizia, a misure coercitive. Parimenti, in ogni tempo, puo' essere disposto, a richiesta del ministro di grazia e giustizia, il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato per il quale e' domandata l'estradizione. 2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV, riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle degli articoli 273 e 280, e le disposizioni del capo III del titolo III del libro III. Nell'applicazione delle misure coercitive si tiene conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale e' domandata l'estradizione non si sottragga all'eventuale consegna. 3. Le misure coercitive e il sequestro non possono comunque essere disposti se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione. 4. Le misure coercitive sono revocate se entro nove mesi dall'inizio della loro esecuzione non si e' esaurito il procedimento davanti all'autorita' giudiziaria. A richiesta del procuratore generale, il termine puo' essere prorogato per non oltre tre mesi, quando e' necessario procedere ad accertamenti di particolare complessita'. 5. La competenza a provvedere a norma dei commi precedenti appartiene alla corte di appello o, nel corso del procedimento davanti alla corte di cassazione, alla corte medesima. CAP007 CAP008
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