D.P.R. 447/1988
Art. 683 — Riabilitazione
Art. 683. Riabilitazione 1. Il tribunale di sorveglianza, su richiesta dell'interessato, decide sulla riabilitazione, anche se relativa a condanne pronunciate da giudici speciali, quando la legge non dispone altrimenti. Decide altresi' sulla revoca, qualora essa non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato. 2. Nella richiesta sono indicati gli elementi dai quali puo' desumersi la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 179 del codice penale. Il tribunale acquisisce la documentazione necessaria. 3. Se la richiesta e' respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non puo' essere riproposta prima che siano decorsi due anni dal giorno in cui e' divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.
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