D.P.R. 447/1988
Art. 682 — Liberazione condizionale
Art. 682. Liberazione condizionale 1. Il tribunale di sorveglianza decide sulla concessione e sulla revoca della liberazione condizionale. 2. Se la liberazione non e' concessa per difetto del requisito del ravvedimento, la richiesta non puo' essere riproposta prima che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui e' divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.
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