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D.P.R. 447/1988

Art. 591 — Inammissibilita' dell'impugnazione

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/591parte di D.P.R. 447/1988
Art. 591. Inammissibilita' dell'impugnazione 1. L'impugnazione e' inammissibile: a) quando e' proposta da chi non e' legittimato o non ha interesse; b) quando il provvedimento non e' impugnabile; c) quando non sono osservate le disposizioni degli articoli 581, 582, 583, 585 e 586; d) quando vi e' rinuncia all'impugnazione. 2. Il giudice dell'impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza l'inammissibilita' e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato. 3. L'ordinanza e' notificata a chi ha proposto l'impugnazione ed e' soggetta a ricorso per cassazione. Se l'impugnazione e' stata proposta personalmente dall'imputato, l'ordinanza e' notificata anche al difensore. 4. L'inammissibilita', quando non e' stata rilevata a norma del comma 2, puo' essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento.

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