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D.P.R. 447/1988

Art. 590 — Trasmissione di atti in seguito all'impugnazione

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/590parte di D.P.R. 447/1988
Art. 590. Trasmissione di atti in seguito all'impugnazione 1. Al giudice della impugnazione sono trasmessi senza ritardo il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione e gli atti del procedimento.

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