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D.P.R. 447/1988

Art. 48 — Decisione

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/48parte di D.P.R. 447/1988
Art. 48. Decisione 1. La corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni. 2. L'ordinanza che accoglie la richiesta e' comunicata senza ritardo al giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato e dispone che l'ordinanza della corte di cassazione sia per estratto comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private. 3. Il giudice designato dalla corte di cassazione dichiara, con ordinanza, se e in quale parte gli atti gia' compiuti conservano efficacia. Nel processo davanti a tale giudice le parti esercitano gli stessi diritti e facolta' che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente. 4. Se la corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta dell'imputato, questi con la stessa ordinanza puo' essere condannato al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.

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