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D.P.R. 447/1988

Art. 47 — Effetti della richiesta

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/47parte di D.P.R. 447/1988
Art. 47. Effetti della richiesta 1. La richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non puo' pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. 2. La corte di cassazione puo' disporre con ordinanza la sospensione del processo. La sospensione non impedisce il compimento degli atti urgenti.

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