Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 447/1988Art. 415
D.P.R. 447/1988

Art. 415 — Reato commesso da persone ignote

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/415parte di D.P.R. 447/1988
Art. 415. Reato commesso da persone ignote 1. Quando e' ignoto l'autore del reato, il pubblico ministero, entro sei mesi dalla data della registrazione della notizia di reato, presenta al giudice richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini. 2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Se ritiene che il reato sia da attribuire a persona gia' individuata, ordina che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato.

Modificato / richiamato da

Modifica · 1
Inserisce · 1
Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 447/1988 · fonte Normattiva ↗

← Art. 414 Art. 416 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.