D.P.R. 447/1988
Art. 415 — Reato commesso da persone ignote
Art. 415. Reato commesso da persone ignote 1. Quando e' ignoto l'autore del reato, il pubblico ministero, entro sei mesi dalla data della registrazione della notizia di reato, presenta al giudice richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini. 2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Se ritiene che il reato sia da attribuire a persona gia' individuata, ordina che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 22, comma 1, lettera i)) la modifica dell'art. 415, comma 2.
Inserisce · 1
- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 22, comma 1, lettera m)) l'introduzione dell'art. 415-ter.
Abroga · 1
- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 98, comma 1, lettera a)) l'abrogazione del comma 2-bis dell'art. 415.
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