D.P.R. 447/1988
Art. 414 — Riapertura delle indagini
Art. 414. Riapertura delle indagini 1. Dopo il provvedimento di archiviazione emesso a norma degli articoli precedenti, il giudice autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero motivata dalla esigenza di nuove investigazioni. 2. Quando e' autorizzata la riapertura delle indagini, il pubblico ministero procede a nuova iscrizione a norma dell'articolo 335.
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- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 22, comma 1, lettera h)) la modifica dell'art. 414, comma 1 e l'introduzione del comma 2-bis all'art. 414.
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