Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 447/1988Art. 404
D.P.R. 447/1988

Art. 404 — Efficacia dell'incidente probatorio nei confronti della parte civile

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/404parte di D.P.R. 447/1988
Art. 404. Efficacia dell'incidente probatorio nei confronti della parte civile 1. La sentenza pronunciata sulla base di una prova assunta con incidente probatorio a cui il danneggiato dal reato non e' stato posto in grado di partecipare non produce gli effetti previsti dall'articolo 652, salvo che il danneggiato stesso ne abbia fatta accettazione anche tacita.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 447/1988 · fonte Normattiva ↗

← Art. 403 Art. 405 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.