D.P.R. 447/1988
Art. 403 — Utilizzabilita' nel dibattimento delle prove assunte con incidente probatorio
Art. 403. Utilizzabilita' nel dibattimento delle prove assunte con incidente probatorio 1. Nel dibattimento le prove assunte con l'incidente probatorio sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione.
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