D.P.R. 447/1988
Art. 33 — Capacita' del giudice
Art. 33. Capacita' del giudice 1. Le condizioni di capacita' del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi sono stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario. 2. Non si considerano attinenti alla capacita' del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici.
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