D.P.R. 447/1988
Art. 32 — Risoluzione del conflitto
Art. 32. Risoluzione del conflitto 1. I conflitti sono decisi dalla corte di cassazione con sentenza in camera di consiglio secondo le forme previste dall'articolo 127. La corte assume le informazioni e acquisisce gli atti e i documenti che ritiene necessari. 2. L'estratto della sentenza e' immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed e' notificato alle parti private. 3. Si applicano le disposizioni degli articoli 25, 26 e 27, ma il termine previsto da quest'ultimo articolo decorre dalla comunicazione effettuata a norma del comma 2.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 447/1988 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.