D.P.R. 447/1988
Art. 293 — Adempimenti esecutivi
Art. 293. Adempimenti esecutivi 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 156, l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all'imputato copia del provvedimento e lo avverte della facolta' di nominare un difensore di fiducia; informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell'articolo 97 e redige verbale di tutte le operazioni compiute. Il verbale e' immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero. 2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate all'imputato. 3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse. Avviso del deposito e' notificato al difensore. 4. Copia dell'ordinanza che dispone una misura interdittiva e' trasmessa all'organo eventualmente competente a disporre l'interdizione in via ordinaria.
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- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 293, comma 1, lettera i) e l'introduzione della lettera i-bis) all'art. 293, comma 1.
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