D.P.R. 447/1988
Art. 292 — Ordinanza del giudice
Art. 292. Ordinanza del giudice 1. Sulla richiesta del pubblico ministero il giudice provvede con ordinanza. 2. L'ordinanza che dispone la misura cautelare contiene a pena di nullita': a) le generalita' dell'imputato o quanto altro valga a identificarlo e, se possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente egli si trova; b) la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate; c) l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi della loro rilevanza; d) la fissazione della durata della misura, quando questa e' disposta al fine di garantire l'acquisizione o la genuinita' della prova; e) la data, le sottoscrizioni del giudice e dell'ausiliario che lo assiste e il sigillo dell'ufficio. 3. L'incertezza circa il giudice che ha emesso il provvedimento ovvero circa la persona nei cui confronti la misura e' disposta esime gli ufficiali e gli agenti incaricati dal darvi esecuzione.
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