D.P.R. 447/1988
Art. 249 — Perquisizioni personali
Art. 249. Perquisizioni personali 1. Prima di procedere alla perquisizione personale e' consegnata una copia del decreto all'interessato, con l'avviso della facolta' di farsi assistere da persona di fiducia, purche' questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120. 2. La perquisizione e' eseguita nel rispetto della dignita' e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi e' sottoposto.
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