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D.P.R. 447/1988

Art. 248 — Richiesta di consegna

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/248parte di D.P.R. 447/1988
Art. 248. Richiesta di consegna 1. Se attraverso la perquisizione si ricerca una cosa determinata, l'autorita' giudiziaria puo' invitare a consegnarla. Se la cosa e' presentata, non si procede alla perquisizione, salvo che si ritenga utile procedervi per la completezza delle indagini. 2. Per rintracciare le cose da sottoporre a sequestro o per accertare altre circostanze utili ai fini delle indagini, l'autorita' giudiziaria o gli ufficiali di polizia giudiziaria da questa delegati possono esaminare atti, documenti e corrispondenza presso banche. In caso di rifiuto, l'autorita' giudiziaria procede a perquisizione.

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