Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 447/1988Art. 233
D.P.R. 447/1988

Art. 233 — Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/233parte di D.P.R. 447/1988
Art. 233. Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia 1. Quando non e' stata disposta perizia, ciascuna parte puo' nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell'articolo 121. 2. Qualora, successivamente alla nomina del consulente tecnico, sia disposta perizia, ai consulenti tecnici gia' nominati sono riconosciuti i diritti e le facolta' previsti dall'articolo 230, salvo il limite previsto dall'articolo 225 comma 1. 3. Si applica la disposizione dell'articolo 225 comma 3.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 447/1988 · fonte Normattiva ↗

← Art. 232 Art. 234 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.