D.P.R. 447/1988
Art. 233 — Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia
Art. 233. Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia 1. Quando non e' stata disposta perizia, ciascuna parte puo' nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell'articolo 121. 2. Qualora, successivamente alla nomina del consulente tecnico, sia disposta perizia, ai consulenti tecnici gia' nominati sono riconosciuti i diritti e le facolta' previsti dall'articolo 230, salvo il limite previsto dall'articolo 225 comma 1. 3. Si applica la disposizione dell'articolo 225 comma 3.
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