Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 447/1988Art. 232
D.P.R. 447/1988

Art. 232 — Liquidazione del compenso al perito

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/232parte di D.P.R. 447/1988
Art. 232. Liquidazione del compenso al perito 1. Il compenso al perito e' liquidato con decreto del giudice che ha disposto la perizia, secondo le norme delle leggi speciali.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 447/1988 · fonte Normattiva ↗

← Art. 231 Art. 233 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.