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D.P.R. 447/1988

Art. 161 — Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/161parte di D.P.R. 447/1988
Art. 161. Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni 1. Con l'informazione di garanzia o nel primo atto compiuto dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero con l'intervento della persona sottoposta alle indagini non detenuta ne' internata, questa e' invitata a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157 comma 1 ovvero a eleggere il domicilio per le notificazioni. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, e' fatta menzione nel verbale. 2. L'invito e' ripetuto con il primo atto notificato per disposizione del giudice o compiuto alla presenza di questo e l'imputato e' avvertito che deve comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneita' della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto e' stato notificato ovvero, in mancanza di precedente notificazione, mediante consegna al difensore. 3. L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo, all'atto della scarcerazione ha l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell'istituto. Questi lo avverte a norma del comma 2, iscrive la dichiarazione o elezione nell'apposito registro e trasmette immediatamente il verbale all'autorita' che ha disposto la scarcerazione. L'avvertimento e' tuttavia omesso quando la scarcerazione e' disposta dal pubblico ministero. 4. Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. Nello stesso modo si procede quando, in mancanza di precedente notificazione, la dichiarazione o l'elezione di domicilio risultano insufficienti o inidonee dopo l'avvertimento previsto dai commi 2 e 3. Tuttavia, quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l'imputato non e' stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159.

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