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D.P.R. 447/1988

Art. 160 — Efficacia del decreto di irreperibilita'

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/160parte di D.P.R. 447/1988
Art. 160. Efficacia del decreto di irreperibilita' 1. Il decreto di irreperibilita' emesso dal giudice cessa di avere efficacia con il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare o con quello che dispone il giudizio immediato. 2. Il decreto emesso dal giudice di primo e di secondo grado e da quello di rinvio cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza. 3. Ogni decreto di irreperibilita' deve essere preceduto da nuove ricerche nei luoghi indicati nell'articolo 159.

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