D.P.R. 447/1988
Art. 160 — Efficacia del decreto di irreperibilita'
Art. 160. Efficacia del decreto di irreperibilita' 1. Il decreto di irreperibilita' emesso dal giudice cessa di avere efficacia con il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare o con quello che dispone il giudizio immediato. 2. Il decreto emesso dal giudice di primo e di secondo grado e da quello di rinvio cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza. 3. Ogni decreto di irreperibilita' deve essere preceduto da nuove ricerche nei luoghi indicati nell'articolo 159.
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- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera n)) la modifica dell'art. 160, comma 1.
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