D.P.R. 447/1988
Art. 135 — Redazione del verbale
Art. 135. Redazione del verbale 1. Il verbale e' redatto dall'ausiliario che assiste il giudice. 2. Quando il verbale e' redatto con la stenotipia o altro strumento meccanico, il giudice autorizza l'ausiliario che non possiede le necessarie competenze a farsi assistere da personale tecnico, anche esterno all'amministrazione dello Stato.
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- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 135, comma 2.
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