D.P.R. 447/1988
Art. 134 — Modalita' di documentazione
Art. 134. Modalita' di documentazione 1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale. 2. Il verbale e' redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento meccanico ovvero, in caso di impossibilita' di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale. 3. Quando il verbale e' redatto in forma riassuntiva e' effettuata anche la riproduzione fonografica. 4. Quando le modalita' di documentazione indicate nei commi 2 e 3 sono ritenute insufficienti, puo' essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente indispensabile.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 134, commi 1, 2 e 3.
Abroga · 1
- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 98, comma 1, lettera a)) l'abrogazione del comma 4 dell'art. 134.
Inserisce · 1
Sostituisce · 1
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