D.P.R. 447/1988
Art. 125 — Forme dei provvedimenti del giudice
Art. 125. Forme dei provvedimenti del giudice 1. La legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del giudice assume la forma della sentenza, dell'ordinanza o del decreto. 2. La sentenza e' pronunciata in nome del popolo italiano. 3. Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullita'. I decreti sono motivati, a pena di nullita', nei casi in cui la motivazione e' espressamente prescritta dalla legge. 4. Il giudice delibera in camera di consiglio senza la presenza dell'ausiliario designato ad assisterlo e delle parti. La deliberazione e' segreta. 5. Dei provvedimenti collegiali e' compilato sommario verbale il quale deve contenere la menzione della unanimita' della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, e' conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio. 6. Tutti gli altri provvedimenti sono adottati senza l'osservanza di particolari formalita' e, quando non e' stabilito altrimenti, anche oralmente.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 7, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 125, comma 5.
Inserisce · 1
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 447/1988 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.