D.P.R. 447/1988
Art. 124 — Obbligo di osservanza delle norme processuali
Art. 124. Obbligo di osservanza delle norme processuali 1. I magistrati, i cancellieri e gli altri ausiliari del giudice, gli ufficiali giudiziari, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a osservare le norme di questo codice anche quando l'inosservanza non importa nullita' o altra sanzione processuale. 2. I dirigenti degli uffici vigilano sull'osservanza delle norme anche ai fini della responsabilita' disciplinare.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 447/1988 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.