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D.P.R. 447/1988

Art. 117 — Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/117parte di D.P.R. 447/1988
Art. 117. Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 371, quando e' necessario per il compimento delle proprie indagini, il pubblico ministero puo' ottenere dall'autorita' giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329, copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa. 2. L'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo e puo' rigettare la richiesta con decreto motivato.

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