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D.P.R. 447/1988

Art. 116 — Copie, estratti e certificati

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/116parte di D.P.R. 447/1988
Art. 116. Copie, estratti e certificati 1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse puo' ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti. 2. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza. 3. Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dall'articolo 114.

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