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D.P.R. 447/1988

Art. 105 — Abbandono e rifiuto della difesa

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/105parte di D.P.R. 447/1988
Art. 105. Abbandono e rifiuto della difesa 1. Il consiglio dell'ordine forense ha competenza esclusiva per le sanzioni disciplinari relative all'abbandono della difesa o al rifiuto della difesa di ufficio. 2. Il procedimento disciplinare e' autonomo rispetto al procedimento penale in cui e' avvenuto l'abbandono o il rifiuto. 3. Nei casi di abbandono o di rifiuto motivati da violazione dei diritti della difesa, quando il consiglio dell'ordine li ritiene comunque giustificati, la sanzione non e' applicata, anche se la violazione dei diritti della difesa e' esclusa dal giudice. 4. L'autorita' giudiziaria riferisce al consiglio dell'ordine i casi di abbandono della difesa, di rifiuto della difesa di ufficio e di violazione da parte dei difensori nel procedimento dei doveri di lealta' e di probita'. 5. L'abbandono della difesa delle parti private diverse dall'imputato, della persona offesa, degli enti e delle associazioni previsti dall'articolo 91 non impedisce in alcun caso l'immediata continuazione del procedimento e non interrompe l'udienza.

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