Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 447/1988Art. 104
D.P.R. 447/1988

Art. 104 — Colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/104parte di D.P.R. 447/1988
Art. 104. Colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare 1. L'imputato in stato di custodia cautelare ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della misura. 2. La persona arrestata in flagranza o fermata a norma dell'articolo 384 ha diritto di conferire con il difensore subito dopo l'arresto o il fermo. 3. Nel corso delle indagini preliminari, quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, il giudice su richiesta del pubblico ministero puo', con decreto motivato, dilazionare, per un tempo non superiore a sette giorni, l'esercizio del diritto di conferire con il difensore. 4. Nell'ipotesi di arresto o di fermo, il potere previsto dal comma 3 e' esercitato dal pubblico ministero fino al momento in cui l'arrestato o il fermato e' posto a disposizione del giudice.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 447/1988 · fonte Normattiva ↗

← Art. 103 Art. 105 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.