D.P.R. 447/1988
Art. 102 — Sostituto del difensore
Art. 102. Sostituto del difensore 1. Il difensore, per il caso di impedimento e per tutta la durata di questo, puo' designare un sostituto. 2. Il sostituto esercita i diritti e assume i doveri del difensore.
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