D.P.R. 447/1988
Art. 101 — Difensore della persona offesa
Art. 101. Difensore della persona offesa 1. La persona offesa dal reato, per l'esercizio dei diritti e delle facolta' ad essa attribuiti, puo' nominare un difensore nelle forme previste dall'articolo 96 comma 2. 2. Per la nomina dei difensori degli enti e delle associazioni che intervengono a norma dell'articolo 93 si applicano le disposizioni dell'articolo 100.
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