Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 203/1988Art. 14
D.P.R. 203/1988

Art. 14 — 1

ELI /it/dpr/1988/05/24/203/art/14parte di D.P.R. 203/1988
Art. 14. 1. Le disposizioni di cui agli articoli 9, 10 e 11 si applicano anche agli impianti esistenti. 2. L'autorita' competente esercita i poteri di cui all'art. 10, anche nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all'art. 13, comma 3.

Modificato / richiamato da

Modifica · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 203/1988 · fonte Normattiva ↗

← Art. 13 Art. 15 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.