D.P.R. 203/1988
Art. 14 — 1
Art. 14. 1. Le disposizioni di cui agli articoli 9, 10 e 11 si applicano anche agli impianti esistenti. 2. L'autorita' competente esercita i poteri di cui all'art. 10, anche nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all'art. 13, comma 3.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 14.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 203/1988 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.