D.P.R. 203/1988
Art. 13 — 1
Art. 13. 1. La regione, tenuto conto, oltre che dello stato dell'ambiente atmosferico e dei piani di risanamento, anche delle caratteristiche tecniche degli impianti, del tasso di utilizzazione e della durata della vita residua degli impianti, della qualita' e quantita' delle sostanze inquinanti contenute nelle emissioni, degli oneri economici derivanti dall'applicazione della migliore tecnologia disponibile, autorizza in via provvisoria la continuazione delle emissioni stabilendo le prescrizioni sui tempi e modi di adeguamento. 2. L'autorita' competente provvede sulla domanda nel termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento della medesima. 3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, salve le responsabilita' delle autorita' competenti, l'impresa e' comunque tenuta a realizzare il progetto di adeguamento nei termini e nei modi indicati nella domanda e a rispettare il piu' elevato dei valori di emissione definito nelle linee guida di cui all'art. 3, comma 2, ovvero i valori limite fissati dalle regioni. 4. L'autorizzazione definitiva e' concessa previo accertamento dell'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione provvisoria, ovvero nell'ipotesi di cui al comma 3, salve le prescrizioni integrative, previo accertamento della realizzazione del progetto di adeguamento delle emissioni presentato dall'impresa a corredo della domanda di autorizzazione. 5. Sino alla data del rilascio dell'autorizzazione definitiva devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un peggioramento, anche temporaneo, delle emissioni.
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- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 13.
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