D.P.R. 551/1987
Art. 8 — Rapporti informativi e giudizi complessivi
Art. 8. Rapporti informativi e giudizi complessivi 1. I rapporti informativi per i primi dirigenti sono compilati secondo i criteri stabiliti dal competente organo statutario dell'ente e vengono redatti, a seconda della organizzazione e del livello di importanza dell'ente, dal direttore generale o dal dirigente generale o dal capo dell'ufficio periferico. 2. Contro il giudizio complessivo, formulato in ogni caso dal direttore generale, e' ammesso ricorso al menzionato organo statutario dell'ente, che decide entro trenta giorni.
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Abroga · 2
- D.lgs 80/03 — Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amautoritativonel modificare l'art. 74, comma 2 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (in S.O. n. 14, relativo alla G.U. 6/2/1993, n. 30) ha conseguentemente disposto (con l'art. 43, comma 2) l'abrogazione dell'intero…
- D.lgs 165/03 — Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioniautoritativoha confermato (con l'art. 72, comma 1, lettera j)) l'abrogazione del provvedimento.
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