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D.P.R. 551/1987

Art. 8 — Rapporti informativi e giudizi complessivi

ELI /it/dpr/1987/12/05/551/art/8parte di D.P.R. 551/1987
Art. 8. Rapporti informativi e giudizi complessivi 1. I rapporti informativi per i primi dirigenti sono compilati secondo i criteri stabiliti dal competente organo statutario dell'ente e vengono redatti, a seconda della organizzazione e del livello di importanza dell'ente, dal direttore generale o dal dirigente generale o dal capo dell'ufficio periferico. 2. Contro il giudizio complessivo, formulato in ogni caso dal direttore generale, e' ammesso ricorso al menzionato organo statutario dell'ente, che decide entro trenta giorni.

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