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D.P.R. 551/1987

Art. 7 — Nomina a dirigente generale

ELI /it/dpr/1987/12/05/551/art/7parte di D.P.R. 551/1987
Art. 7. Nomina a dirigente generale 1. La nomina alla qualifica di dirigente generale e' conferita ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed all'art. 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72. 2. La proposta, sentito comunque il parere del direttore generale, e' effettuata dal consiglio di amministrazione, che la sottopone al Ministro competente; quest'ultimo, fermo l'esercizio del potere di vigilanza attribuitogli dalla legge, sottopone la proposta al Consiglio dei Ministri. Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 25 del D.P.R. n. 748/1972: "Art. 25. (Nomina a dirigente generale e qualifiche superiori). La nomina a dirigente generale, o a qualifiche superiori, e' conferita nei limiti delle disponibilita' di organico, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente. La nomina puo' essere conferita anche ad impiegati di altri ruoli o di altre amministrazioni, ovvero a persone estranee all'amministrazione dello Stato, salvo le riserve di posti previste da speciali disposizioni in favore di funzionari delle amministrazioni interessate". - Il testo dell'art. 2 della lgge n. 72/1985 e' il seguente: "Art. 2. - A partire dal 1› luglio 1985 ed in attesa della riforma della dirigenza dello Stato e degli altri enti pubblici istituzionali e territoriali, le misure e la disciplina del trattamento economico, ivi compresa quella relativa all'inquadramento economico nei livelli retributivi dei dirigenti dello Stato, si applicano ai dirigenti di cui all'articolo 18 della legge 20 marzo 1975, n. 70, secondo i rispettivi livelli di raffronto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981 e ferma restando in ogni caso la dipendenza dagli enti di appartenenza. A partire dalla stessa data sono estese le norme di stato giuridico con particolare riguardo a quelle di cui agli articoli da 1 a 20, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, oltre che, per quanto riguarda l'accesso alla qualifica di dirigente, la disciplina prevista nella legge 10 luglio 1984, n. 301. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al successivo comma saranno emanate norme volte a consentire, in sede di prima applicazione della presente legge agli appartenenti alla ex carriera direttiva di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo ai sensi dell'articolo 1, lettera a), della legge 10 luglio 1984, n. 301. Con norma regolamentare da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno dettati, sentiti il Consiglio di Stato e il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, i criteri intesi ad armonizzare la nuova disciplina a quella preesistente ed alle esigenze degli enti e degli utenti, tenendo presente che occorrera' procedere comunque al contenimento del numero di posti dirigenziali e che in ogni caso la nomina dei dirigenti generali, a partire dalla data di cui al primo comma, avverra' con le modalita' di cui agli articoli 16 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, su proposta dei consigli di amministrazione dei competenti enti".

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