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D.P.R. 551/1987

Art. 11 — Mantenimento ad personam della posizione funzionale di vice direttore generale

ELI /it/dpr/1987/12/05/551/art/11parte di D.P.R. 551/1987
Art. 11. Mantenimento ad personam della posizione funzionale di vice direttore generale 1. Non sono compatibili con la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, quale risulta estesa ai dirigenti degli enti pubblici non economici dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, e dal presente decreto, qualifiche o posizioni funzionali di vice direttore generale superiori a quelle previste dall'art. 1 secondo l'importanza dell'ente. 2. In attesa della riforma della dirigenza dello Stato e degli altri enti pubblici istituzionali e territoriali, nei confronti dei vice direttori generali, nominati in base a disposizioni di legge od a norme regolamentari convalidate dall'art. 8 della legge 31 marzo 1979, n. 92, puo' essere conservata ad personam, anche in aggiunta alla preposizione alla struttura corrispondente alla qualifica di vertice di cui al richiamato art. 1, la posizione ricoperta nei preesistenti ordinamenti degli enti. Nota all'art. 11: Il testo dell'art. 8 della legge n. 92/1979 e' il seguente: "Art. 8. - Non sono incompatibili con la legge 20 marzo 1975, n. 70, e con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa, le disposizioni legislative e gli atti deliberativi approvati dagli organi di vigilanza che prevedono l'attribuzione delle funzioni, o la nomina, di vice direttori generali negli enti pubblici di cui alla tabella annessa alla suddetta legge. Agli interessati si applica il trattamento previsto dalla nota in calce alla tabella 2, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411".

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