D.P.R. 551/1987
Art. 10 — Incarichi di dirigenza
Art. 10. Incarichi di dirigenza 1. L'attribuzione della funzione di dirigente generale o equiparata puo' essere effettuata, ove sussistano vacanze di organico nella qualifica corrispondente, per incarico a tempo determinato, con le modalita' di cui all'art. 7 del presente decreto, a soggetti non appartenenti all'ente interessato, nei limiti e alle condizioni stabiliti dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. 2. Non sono compatibili con le disposizioni di cui al medesimo decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, gli incarichi di cui all'art. 18 della legge 20 marzo 1975, n. 70. Essi, se riferiti a strutture concernenti l'applicazione di attivita' professionali, vanno ricondotti agli incarichi di coordinamento di cui al quinto comma dell'art. 16 della legge 20 marzo 1975, n. 70. Qualora le esigenze funzionali richiedano il mantenimento di strutture cui in atto sono preposti incaricati di dirigenza appartenenti alla prima qualifica del ruolo professionale, gli enti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno facolta' di proporre agli incaricati stessi l'opzione per la qualifica dirigenziale relativa all'incarico. Tale opzione e' consentita esclusivamente a favore di coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, rivestivano qualifica del preesistente ordinamento riconducibile, in base all'equiparazione prevista dal medesimo decreto 26 maggio 1976, n. 411, a qualifica dirigenziale di cui all'art. 18 della legge 20 marzo 1975, n. 70. Il nuovo inquadramento non puo' che essere limitato alle qualifiche di primo dirigente e dirigente superiore e subordinato allo svolgimento costante di incarico di dirigente. Note all'art. 10: - Il testo dell'art. 16 del D.P.R. n. 748/1972 e' il seguente: "Art. 16. (Incarichi di funzioni dirigenziali). - La dirigenza di una direzione generale o di altro ufficio centrale o periferico equiparato o superiore, ove sussista la corrispondente vacanza nel ruolo organico, puo' essere conferita per incarico a tempo determinato, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a dipendenti dello Stato non appartenenti all'amministrazione interessata e aventi funzioni o qualifiche equipollenti, o superiori, nonche' ad estranei all'Amministrazione dello Stato, qualora agli stessi sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza richiesta. L'incarico non puo' avere durata superiore al biennio, non e' rinnovabile e puo' essere revocato con le stesse modalita' del conferimento. Fino a quando non sia stata disposta la revoca dell'incarico, il corrispondente posto vacante in ruolo organico e' indisponibile. All'estraneo all'Amministrazione dello Stato cui sia stato conferito l'incarico dirigenziale ai sensi del primo comma compete, quale retribuzione onnicomprensiva, in considerazione dell'orario complessivo di lavoro nonche' delle responsabilita' inerenti alla funzione esercitata, una indennita' mensile pari al trattamento economico mensile spettante ai dirigenti generali, o superiori, di corrispondente funzione. Ai fini previdenziali ed assistenziali si applicano in quanto possibile, le disposizioni concernenti gli impiegati civili non di ruolo dello Stato. Per i dipendenti dello Stato si osserva il disposto di cui all'art. 57 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel testo modificato dall'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Analogamente si provvede per i dipendenti degli enti pubblici salvo che per l'onere della spesa che viene posto a carico dell'amministrazione statale di servizio. Durante l'incarico, sono estese all'incaricato di funzioni dirigenziali le disposizioni concernenti le incompatibilita' e le responsabilita' previste per i funzionari di ruolo di corrispondente funzione, nonche' quelle relative all'orario di lavoro, al congedo straordinario e al divieto di percepire le indennita'". - Gli incarichi dirigenziali di cui all'art. 18 della legge n. 70/1975 incompatibili con le disposizioni del D.P.R. n. 748/1972 sono quelli conferiti ai dipendenti appartenenti al ruolo professionale. - Il testo dell'art. 16, quinto comma, della legge n. 70/1975 e' il seguente: "Per le qualifiche di collaboratore e assistente dei ruoli amministrativo e tecnico, i regolamenti organici, ove siano previste funzioni di coordinamento, debbono prevedere un'ulteriore qualifica per funzioni di coordinamento di specifici settori di lavoro, da conferire ai dipendenti della stessa qualifica, secondo modalita' dagli stessi previste. Ove siano previste funzioni di coordinamento debbono essere previsti dai regolamenti organici incarichi da conferire a dipendenti delle qualifiche funzionali del ruolo professionale".
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 80/03 — Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amautoritativonel modificare l'art. 74, comma 2 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (in S.O. n. 14, relativo alla G.U. 6/2/1993, n. 30) ha conseguentemente disposto (con l'art. 43, comma 2) l'abrogazione dell'intero…
- D.lgs 165/03 — Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioniautoritativoha confermato (con l'art. 72, comma 1, lettera j)) l'abrogazione del provvedimento.
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