Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 266/1987Art. 57
D.P.R. 266/1987

Art. 57 — Entrata in vigore

ELI /it/dpr/1987/05/08/266/art/57parte di D.P.R. 266/1987
Art. 57. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 266/1987 · fonte Normattiva ↗

← Art. 56

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.