Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 266/1987Art. 56
D.P.R. 266/1987

Art. 56 — Copertura finanziaria

ELI /it/dpr/1987/05/08/266/art/56parte di D.P.R. 266/1987
Art. 56. Copertura finanziaria 1. All'onere di lire 291 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno 1987, al netto delle somme dovute a titolo di anzianita' ed ivi compreso l'onere relativo al 1986, si provvede, quanto a lire 165 miliardi e lire 126 miliardi, mediante corrispondente riduzione, rispettivamente, dello stanziamento iscritto ai capitoli 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario. 2. All'onere di lire 252 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto per ciascuno degli anni 1988 e 1989, al netto delle somme dovute a titolo di anzianita', si provvede, quanto a lire 170 miliardi e lire 82 miliardi, con utilizzo, rispettivamente, di quota parte delle proiezioni per gli anni medesimi degli stanziamenti iscritti sui capitoli 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 266/1987 · fonte Normattiva ↗

← Art. 55 Art. 57 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.