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D.P.R. 266/1987

Art. 23 — Il presente articolo non e' stato ammesso al "visto" della Corte dei conti

ELI /it/dpr/1987/05/08/266/art/23parte di D.P.R. 266/1987
Art. 23. (Il presente articolo non e' stato ammesso al "visto" della Corte dei conti). Note all'art. 23: La legge 11 luglio 1980, n. 312, recante: "Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato", e' entrata in vigore il 13 luglio 1980. Si trascrivono i testi degli articoli 30 e 31 di detta legge: "Art. 30 (Personale del ruolo speciale ad esaurimento e non di ruolo). - Ai fini dell'inquadramento nelle qualifiche funzionali del personale del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, ferme restando le altre disposizioni della presente legge, si ha riguardo alle mansioni svolte, per almeno tre anni, risultanti da atti formali. A tali fini sara' adottato apposito decreto del Ministro del tesoro inquadrando gli interessati nelle qualifiche seconda, quarta, sesta e settima a seconda che le mansioni relative si riferiscano a quelle delle carriere, rispettivamente, ausiliarie, esecutive, di concetto e direttive. E' soppresso l'art. 5 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600. Al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato classificato nelle categorie prima, seconda, terza e quarta, previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni, o in categorie salariali non di ruolo corrispondenti a quelle previste per gli operai di ruolo dalla legge 5 marzo 1961, n. 90, e successive modificazioni, e' corrisposto, a decorrere dal 1 luglio 1978, lo stipendio iniziale previsto dall'art. 24 della presente legge, rispettivamente, per le qualifiche settima, sesta, quarta e seconda. Lo stipendio del personale di cui al precedente comma e' soggetto ad aumenti periodici biennali del 2,50 per cento. Al predetto personale non di ruolo provvisto al 1 luglio 1978, o alla data di assunzione se successiva, di un trattamento complessivo, determinato ai sensi del primo comma dell'art. 25 della presente legge, di importo superiore allo stipendio iniziale del livello di riferimento, sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio pari o immediatamente superiore a quello stesso importo. Per l'inquadramento in ruolo del suddetto personale non di ruolo si applica l'art. 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, riducendo a meta' l'anzianita' di servizio richiesta e conferendo lo stipendio iniziale del livello di riferimento della riduzione non potra' comunque retrodatare l'inquadramento in ruolo a data anteriore al 1 gennaio 1978 agli effetti giuridici e a data anteriore al 1 luglio 1978 agli effetti economici". "Art. 31 (Personale assunto ai sensi di disposizioni speciali). - Il sottoelencato personale civile assunto dalle amministrazioni dello Stato ai sensi delle disposizioni a fianco indicate, in servizio alla data del 30 aprile 1979 ed in possesso di lutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di eta' e del titolo di studio, e' collocato, a domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni ed integrazioni, o in categorie salariali non di ruolo corrispondenti a quelle previste per gli operai di ruolo dalla legge 5 marzo 1961, n. 90 e successive modificazioni, a seconda delle mansioni per le quali e' avvenuta la assunzione o la conferma in servizio e con l'attribuzione, a decorrere dal 1 luglio 1978 o dalla data di assunzione se successiva, del trattamento economico previsto per le categorie stesse dal precedente articolo 30. (Omissis). Per il personale a contratto in servizio al Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai fini della determinazione dello stipendio spettante nella categoria di inquadramento, si ha riguardo alla retribuzione annua percepita al 1 luglio 1978 diminuita di un tredicesimo nonche' della somma pari all'ammontare annuo in vigore a quella data dell'indennita' integrativa speciale che, a partire dalla medesima data e' corrisposta allo stesso titolo in aggiunta allo stipendio. Per il personale assunto ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, e successive modificazioni ed integrazioni, degli articoli 11, 12 e 13 della legge 17 luglio 1970, n. 569, dell'articolo 17 della legge 9 febbraio 1979, n. 38 degli articoli 10 e 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 838, dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, degli articoli 4 e 5 della legge 16 maggio 1956, n. 562, e successive modificazioni, dell'art. 3 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497, dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, il servizio prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e' considerato servizio non di ruolo ai fini del successivo inquadramento in ruolo. Tale inquadramento non potra' comunque avere decorrenza giuridica ed economica anteriore, rispettivamente al 1 gennaio 1978 e al 1 luglio 1978". - La legge 29 settembre 1962, n. 1483, si riferisce all'autorizzazione ad assumere personale laureato per ricerche e studi nel campo dell'energia nucleare e istituzione presso il Ministero della difesa di un ruolo di personale tecnico di concetto per l'energia nucleare ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 30 ottobre 1962.

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