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D.P.R. 266/1987

Art. 22 — Stipendio

ELI /it/dpr/1987/05/08/266/art/22parte di D.P.R. 266/1987
Art. 22. Stipendio 1. Lo stipendio tabellare del personale appartenente alla nona qualifica funzionale e' determinato a decorrere dal 1 gennaio 1988, nella misura pari a lire dodicimilionitrecentomila.

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