D.P.R. 917/1986
Art. 95 — Reddito complessivo
Art. 95. Reddito complessivo 1. Il reddito complessivo delle societa' e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, da qualsiasi fonte provenga, e' considerato reddito di impresa ed e' determinato secondo le disposizioni degli articoli da 52 a 78, salvo quanto stabilito nelle successive disposizioni di presente capo. 2. Le disposizioni degli articoli 43 e 45 e quelle del capo VI del titolo I, relative alle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, valgono anche per le societa' e gli enti di cui al comma 1. La disposizione del comma 4 dell'articolo 62 vale anche per le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori.
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