D.P.R. 917/1986
Art. 94 — Riporto o rimborso delle eccedenze
Art. 94. Riporto o rimborso delle eccedenze 1. Se l'ammontare complessivo dei crediti di imposta, delle ritenute d'acconto e dei versamenti in acconto di cui ai precedenti articoli e' superiore a quello dell'imposta dovuta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
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- D.lgs 147/09 — Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle impautoritativoha disposto (con l'art. 13, commi 1, lettera b) e 2) la modifica dell'art. 94, comma 6.
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