D.P.R. 917/1986
Art. 92 — Crediti di imposta
Art. 92. Crediti di imposta 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione da societa' e da enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, o redditi prodotti all'estero, si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 15.
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- D.L. 112/06 — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n.133 (in S.O. n. 196/L, relativo alla G.U. 21/8/2008, n. 195) ha disposto (con l'art. 81, comma 19) l'introduzione dell'art. 92-bis; (con l'art…
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